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Decreto Crescita: articolo 10

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Assotende organizza un incontro fra gli operatori del settore tende e schermature solari per

discutere delle conseguenze del Decreto Crescita. La riunione è aperta anche ai non Soci e si terrà all’Hotel Saccardi a Sommacampagna – VR – il 3 luglio 2019 con inizio dei lavori alle 14.00 (www.hotelsaccardi.it) info da assotende@federlegnoarredo.it
Il Decreto Legge 34/2019 (“Decreto Crescita”), già approvato in data venerdì 21 giugno, è diventato legge giovedì 27 giugno 2019.
Come noto, il Decreto include l’art.10

“Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico” che, per gli interventi di efficienza energetica, introduce la possibilità per il soggetto avente diritto alle detrazioni di optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.
Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Ciò comporta che, nonostante resti sempre praticabile la possibilità di detrarre il 50% in dieci annualità fiscali, si aggiunge la possibilità per il beneficiario delle detrazioni (ad esempio l’acquirente di tende o pergole) di ottenere uno sconto diretto in fattura equivalente a ciò che riceverebbe in 10 anni attraverso le detrazioni fiscali.
In questo caso chi emette la fattura al Cliente finale ha due ha due possibilità:

1. Il Rimborso sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.
2. La Cessione del credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Affinché l’opzione “sconto in fattura” possa essere richiesta dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, è necessario ora un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, come riportato dal comma 3 dello stesso art.10, da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge.
Senza questo provvedimento NON sarà applicabile lo sconto in fattura.
Assotende ed altre associazioni di settore hanno giudicato lo “sconto in fattura” una misura non praticabile in assoluto e che rischia di alimentare una domanda che non potrà essere soddisfatta dal mercato.

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