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Decreto Salva-Casa e le tende

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Comunicato stampa AssotendeAlla cortese attenzione Aziende Associate Assotende e APPS
“con la presente nota condivido un aggiornamento legislativo che credo possa ben interessare le attività delle nostre Aziende Associate.
Mi riferisco alla approvazione in via definitiva della conversione del decreto-legge 69/2024 che è conosciuto come “decreto salva-casa 2024”.
Ora è finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 175 del 27-7-2024 e viene identificato con Legge 24 luglio 2024, n. 105
Come ci coinvolge il contenuto della Legge?
Troviamo nella modifica al TU 380 
a)        la modifica alla lett. b-bis), art. 6, comma 1, D.P.R. 380/01 in riferimento alle vetrate panoramiche amovibili che ora potranno essere installate anche a chiusura dei porticati ovvero” tutti quegli elementi edilizi coperti al piano terra degli edifici, intervallati da colonne o pilastri e aperti su uno o più lati verso l’esterno dell’edificio” rientranti all’interno dell’edificio.
Modifica importante e che abbiamo sostenuto perché già registravamo casi dove un condomino del primo piano poteva installare il prodotto mentre il condomino al piano terra veniva sanzionato dalla Pubblica Amministrazione.
Ora l’apertura ai “porticati” rende più chiara la possibilità di installazione sempre facendo attenzione ai porticati “gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche”; per queste installazioni sarà infatti necessario ottenere un permesso dalla pubblica amministrazione.
b)       L’inserimento della protezione solare nel TU 380. Ecco che troviamo, all’articolo 6 comma 1, l’inserimento in attività edilizia libera delle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;
Ora le tende sono interventi edilizi e risulta chiaro che anche le tende a pergola – nelle loro differenti configurazioni – sono “protezioni solari”.
Anche la citazione puntuale delle soluzioni “bioclimatiche” è stata inserita per far maggior chiarezza evitando la possibile confusione con la “serra bioclimatica” e le interpretazioni di parte che le escludevano. Crediamo che anche aver indicato la possibilità che il telo che completa la tenda a pergola possa essere impermeabile possa essere di nostro interesse.
Crediamo che queste modifiche, fortemente volute, sostenute e rappresentate al Governo da Assotende, aiutino il mercato a rafforzare il dialogo con il Cliente e con la Pubblica Amministrazione nel rispetto dei reciproci ruoli e senza che, da questo inserimento nelle attività edilizie libere, si possa trasformare in mancato rispetto di regole e diritti.
La professionalità dei nostri operatori saprà certo valorizzare queste opportunità sempre collaborando con il Cliente e la Pubblica Amministrazione. 
La Segreteria resta a vostra disposizione per ogni utile dettaglio possa essere di vostro interesse.
Cordiali saluti.
Abramo Barlassina”

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