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Decreto legge Salva Casa

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Il Governo ha approvato un decreto per la SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA e fra le misure inserite vi è la conferma della attività edilizia libera per le tende da esterno tende a pergola comprese nelle loro diverse coperture.

Decreto salva casa: più interventi in edilizia libera
“…Per quanto riguarda tende e coperture, si introducono facilitazioni per “opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola” e che “sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera”. Le opere in oggetto “non possono determinare la creazione di un organismo edilizio rilevante e comunque, di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche”. Quanto poi alle pompe di calore e le vetrate amovibili, in edilizia libera sarà possibile realizzare interventi di manutenzione ordinaria, di installazione di pompe di calore <12 kw, di rimozione di barriere architettoniche e d’installazione di vetrate panoramiche amovibili (le cosiddette Vepa) installate su logge e balconi. Possibile anche la realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche non solo dei balconi o di logge ma anche di porticati rientranti all’interno dell’edificio. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, “le tolleranze costruttive sono riparametrate in misura inversamente proporzionale alla superficie utile”. Quindi “minore è la superficie utile, maggiore è il limite consentito percentualmente”. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro determinati limiti.”
Tratto dal Sole 24 ore
CLICCANDO QUI troverete il documento integrale del MIT; la slide inerente il nostro settore è la terza.

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